ANCORA SUGLI ANGOLI CIECHI
Sempre sull’argomento angoli ciechi, tornato agli onori delle cronache a seguito della ormai nota sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Comune di Milano contro il pronunciamento del TAR Lombardia sull’obbligo di installazione dei dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi sui veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto merci (cat. N2 e N3), ai fini dell’accesso in area B e C, per fornire un ulteriore chiarimento sulla definizione di “angolo cieco” e sulla tipologia di accessori richiesti per monitorare questa particolare porzione di visuale ed evitare possibili danni a persone o cose durante la circolazione degli automezzi.
Che cos’è l’angolo cieco
Va quindi detto che con l’espressione “angolo cieco” indica la zona nascosta al campo visivo del conducente di un veicolo, che varia in funzione della sagoma e della costruzione del veicolo stesso, quindi altezza, carrozzeria, grandezza dei vetri, spessore dei montanti, e via dicendo. Questo succede in particolare in caso di camion e bus o di macchine operatrici, la cui larghezza della cabina di guida impedisce all’autista di avere una completa visuale di quello che succede sul lato destro del veicolo, anche utilizzando grandi specchi retrovisori panoramici. Ma quali sono le zone a maggiore criticità? Le zone più critiche sono quella anteriore, subito sotto il posto guida e quella a ridosso della parte anteriore destra della cabina e poi tutto il lato destro del veicolo.
La normativa UE
Una normativa UE del 2007 (Direttiva Europea 2007/38/CE) prevede che tutti i nuovi camion siano muniti di uno specchio panoramico destinato proprio a visualizzare l’angolo cieco, tuttavia, questa disposizione non si è rivelata sufficiente. L’Unione Europea, quindi, il 27.11.2019, ha predisposto il Regolamento (UE) 2019/2144 che definisce le norme per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. L’Art.9 del regolamento stabilisce che “i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi”. Le norme per l’applicazione pratica di tale regolamento sono descritte nelle normative UN R151 e UN R159 emesse dal UN/ECE, all’interno delle quali sono descritte le specifiche tecniche, le procedure di test e le conformità di produzione alle quali si devono attenere i produttori di sistemi di rilevazione dell’angolo cieco. Tutto questo detto al momento esistendo ancora delle incertezze sull’omologazione occorre prudenza nella scelta del dispositivo.
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