Autotrasporto conto terzi: nessuna modifica sostanziale
Un punto va chiarito da subito: per le imprese di autotrasporto merci conto terzi, la gestione dei pallet non cambia rispetto alla situazione attuale. Anzi, il nuovo testo dell’art. 17-ter richiama espressamente l’art. 11-bis del d.lgs. 286/2005, confermando che la disciplina speciale del vettore continua ad avere prevalenza rispetto alla normativa generale sui pallet introdotta nel 2022 e ora riorganizzata dalla Legge di semplificazione.
I principi della disciplina: cosa prevede la legge
Di seguito, in modo sintetico ma completo, gli elementi essenziali del nuovo quadro normativo:
1. Obbligo di restituzione dei pallet
Chi riceve pallet interscambiabili (a qualunque titolo, escluse la compravendita e la cessione gratuita) deve restituire lo stesso numero di pallet, con identiche caratteristiche, al:
– proprietario
– committente
– o soggetto da essi designato
La restituzione deve avvenire:
– nel luogo della consegna
– oppure in altro luogo concordato, purché a distanza ragionevole (definizione demandata alle prossime linee guida previste dal comma 13 dell’art. 17-ter)
Le specifiche dei pallet (tipologia, quantità e – se richiesto – qualità) devono essere indicate dal mittente nei documenti di trasporto e non possono essere modificate dai soggetti riceventi.
2. Valore commerciale dei pallet
Il valore di mercato dei pallet interscambiabili viene determinato dai Sistemi-pallet riconosciuti:
– EPAL
– EUR-UIC
– altri organismi nazionali, europei o internazionali di riferimento
3. Buono pallet: quando lo scambio non è immediato
Se non è possibile procedere subito all’interscambio:
– il soggetto obbligato alla restituzione deve emettere un “buono pallet” digitale o cartaceo
Per motivate ragioni organizzative o dimensionali (precisate nelle future linee guida):
– il proprietario del pallet può predisporre un buono cartaceo parzialmente precompilato, da completare e firmare al momento della consegna dei pallet
Il buono deve essere allegato ai documenti di trasporto e una copia originale va restituita al proprietario o committente.
4. Inadempienza e scadenze
Se i pallet non vengono restituiti entro 6 mesi dalla data del buono:
il soggetto obbligato deve pagare il valore commerciale dei pallet mancanti.
In ogni caso: il possessore del buono deve riconsegnarlo all’emittente
✔ sia se restituisce i pallet
✔ sia se ne paga il valore
La Legge Semplificazione 2025 non stravolge le regole attuali per il trasporto conto terzi, ma:
rafforza la certezza del diritto per i vettori,
introduce maggior ordine nella gestione dell’interscambio pallet,
avvia una evoluzione verso strumenti digitali (buono pallet).
La FAI Torino continuerà a monitorare l’applicazione della norma e a informare le imprese su aggiornamenti e linee guida attuative, in particolare su:
– definizione della “distanza ragionevole”
– criteri per l’uso dei buoni precompilati



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